IL NERO D’AVOLA IL VITIGNO SICILIANO AL 100%
Nero d’ Avola
Articolo 1 – Obiettivi e definizione La certificazione “Nero d’Avola Sicilia Qualità” è volontaria e potrà essere rilasciata ai vini in bottiglia che rispondono ai requisiti prescritti dal presente
Disciplinare di Produzione.
L’obiettivo è valorizzare le caratteristiche di qualità dei vini “Nero d’Avola” prodotti ed imbottigliati in Sicilia.
Articolo 2 – Base ampelografica I vini “Nero d’Avola Sicilia Qualità” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: • Nero d’Avola: minimo 85%;
• vitigni autorizzati nelle diverse zone vitivinicole siciliane: massimo 15%.
Articolo 3 – Zona di produzione I territori di Sicilia a vocazione vitivinicola in cui il vitigno Nero d’Avola è tradizionalmente coltivato (Pastena -1990, Trattato di Viticoltura Italiana, Edizioni Agricole).
Articolo 4 – Vigneto La densità d’impianto è quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino e, comunque, con un rapporto adeguato tra numero di piante e produzione per ettaro. La forma di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli delle zone in cui il Nero d’Avola è tradizionalmente coltivato. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini con certificazione “Nero d’Avola Sicilia Qualità” non deve essere superiore a 9.000 kg/ha.
Il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve non deve essere inferiore a 12,5% vol.
Articolo 5 – Vinificazione Le operazioni di vinificazione delle uve Nero d’Avola, di maturazione e di affinamento dei vini da esse derivati devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% (produzione massima di vino 6.300 L/ha). Nella vinificazione e maturazione del vino devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
Le tecniche di vinificazione utilizzate devono assicurare la massima estrazione possibile degli antociani e dei tannini dalle bucce dell’uva e, eventualmente, minimizzare il sapore amaro (attraverso la rimozione di una parte dei semi dell’uva a fermentazione iniziata, se lo stato di maturità dell’uva lo richiede).
Articolo 6 – Qualità dei vini I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: – colore: porpora, rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento; – odore: caratteristico fruttato, a volte con note di marasca (i descrittori tipici dovranno essere individuati attraverso sedute di un panel di degustazione appositamente costituito dall’IRVV).
– sapore: morbido, gradevolmente acido, pieno (i descrittori tipici dovranno essere individuati attraverso sedute di un panel di degustazione appositamente costituito dall’IRVV).
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; – estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– contenuto di SO2 totale inferiore a 120 mg/L.
– alla fine del processo di maturazione il vino dovrà possedere un valore di dTAT (frazione dell’assorbanza a 520 nm del vino tal quale imputabile ai pigmenti polimeri non decolorabili con SO2) non inferiore a 40% dell’assorbanza a 520 nm del vino tal quale.
– i caratteri compositivi varietali tipici del vitigno nero d’Avola saranno individuati dall’I.R.V.V. attraverso l’analisi dei precursori d’aroma, degli antociani e dei flavanoli.
Articolo 7 – Imbottigliamento La certificazione “Nero d’Avola Sicilia Qualità” potrà essere rilasciata solo ai vini imbottigliati nell’intero territorio della Sicilia.
Articolo 8 Rimandi Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di Produzione si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
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